Giudice di pace, controversie non eccedenti il valore di millecento Euro, sentenze, appellabilità

In base al combinato disposto dell’art. 339 c.p.c., comma 3 e art. 113 c.p.c., comma 2, le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di millecento Euro – a prescindere dal fatto che siano pronunciate secondo diritto o secondo equità – sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.9.2017, n. 22198 CondividiPost correlati:Il temperamento del principio dell’inappellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace in cause di valore non ecceden ..........

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