Giudice di pace, cause di valore inferiore a euro 1.100, equità: ammissibilità dell’appello

L’appello avverso la decisione del giudice di pace in cause di valore inferiore a euro 1.100 costituisce sempre impugnazione di sentenza di equità – abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente a equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge. Quindi al di sotto della soglia di cui all’art. 113 c.p.c. il giudice di pace decide sempre secondo equità ed il gravame è ammissibile soltanto: a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione; b) per violazione di norme di rango costituzionale o comunitario, in quanto poste da fonti di livello superiore a quello della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede.

Tribunale di Roma, sentenza del 13.1.2020, n. 628