Giudice del primo grado, chiamata di terzo per “comunanza” di lite ex art. 107 c.p.c.: conseguenze in tema di litisconsorzio, appello e termini

Nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia disposto la chiamata di un terzo in causa, nella ritenuta opportunità che il processo si svolga anche nei suoi confronti, stante la “comunanza” di lite, secondo l’ampia formula adottata nell’art. 107 cod. proc. civ., e quindi in assenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale, il relativo ordine determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, non rimuovibile per un diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione. In tal caso valgono i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di litisconsorzio necessario di natura sostanzi ..........

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