Giudice d’appello e pronuncia sul provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado

Il giudice d’appello – che è giudice del merito – è tenuto a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d’ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, ed inoltre (in caso di conferma) quando il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.

Il giudice di appello, in presenza di una censura che investe la pronunzia del giudice di primo grado sulle spese, specificamente indicando giusti motivi di compensazione di esse, nonostante la soccombenza, ha il dovere di apprezzare, anche nel contesto di ogni altro elemento, la consistenza ed importanza dei fatti dedotti e di precisare, così, la ragione per la quale egli ritenga, sulla base di questi elementi, di dissentire dalla decisione di primo grado ovvero di condividere quella pronuncia.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.12.2015, n. 26138