Giudice d’appello, diversa qualificazione della domanda e giudicato interno

Allorquando il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda sulla base di una sua determinata qualificazione ed applicando il correlato termine di prescrizione, ove il giudice d’appello proceda, sulla base del potere officioso di qualificazione in iure della domanda sulla base dei fatti posti a suo fondamento, ad una diversa qualificazione della domanda, alla quale sia riferibile un diverso termine di prescrizione, erroneamente lo stesso giudice d’appello ritiene che operi giudicato interno sul diverso termine di prescrizione giustificato dalla qualificazione della domanda, data dal primo giudice.

Allorquando il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda sulla base di una sua determinata qualificazione ed applicando il correlato termine di prescrizione, ove l’attore abbia posto a fondamento dell’appello l’assunto che la pretesa fatta valere non soggiaccia ad alcun termine di prescrizione, il giudice d’appello che proceda, sulla base del potere officioso di qualificazione in iure della domanda sulla base dei fatti posti a suo fondamento, ad una diversa qualificazione della domanda, alla quale sia riferibile un diverso termine di prescrizione, ritiene erroneamente che operi giudicato interno sul termine di prescrizione giustificato dalla qualificazione della domanda, data dal primo giudice, atteso che la critica rivolta alla sentenza in punto di inoperatività di qualsivoglia termine di prescrizione implica quella dell’inoperatività del termine applicato dal primo giudice.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.2.2017, n. 3539