Giudicato interno, acquiescenza e giudizio di impugnazione: è consentito porre in discussione le questioni concernenti l’applicabilità o l’interpretazione di una norma giuridica?

Nell’ipotesi in cui sulla domanda o su un capo autonomo di essa non si sia formato il giudicato interno, per effetto dell’acquiescenza espressa o tacita, deve ritenersi consentito porre in discussione, nell’ambito della impugnazione proposta contro la relativa pronuncia, le questioni concernenti l’applicabilità di una norma giuridica e l’interpretazione della norma stessa, qualunque sia stato il comportamento difensivo concretamente assunto in proposito dalla parte, nel precedente o nei precedenti gradi del giudizio. Dette questioni, infatti, sono rilevabili anche d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, nell’esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non sono suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.2.2020, n. 4174