Ginecologo e libertà di valutazione dei fatti da parte del giudice
I fatti alla base della decisione sono sempre gli stessi, la responsabilità addebitata al ginecologo è sempre la stessa: la nascita della bambina con una distocia di spalla dovuta ad una errata manovra di estrazione ricade sotto la sua responsabilità, perchè era il ginecologo responsabile della sala parto. Il giudice di merito è libero di ricostruire i fatti allegati dando di essi una lettura anche diversa rispetto alle domande delle parti, quello che non può fare è porre a fondamento della domanda fatti nuovi, che non vi siano stati introdotti nel rispetto del principio del contraddittorio. Purchè si fondi sul perimetro dei fatti dedotti in giudizio e sottoposti al contraddittorio delle parti, il giudice è libero di ricostruire la responsabilità del medico come frutto di una condotta omissiva o commissiva.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.10.2021, n. 29000