Fornitura di servizi telefonici, domanda risarcitoria, tentativo di conciliazione obbligatorio: condizione di proponibilità o procedibilità della domanda?

Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di fornitura di servizi telefonici, l’indennizzo contrattuale, storno di fatture nonchè il risarcimento dei danni subiti, anche in conseguenza del ritardo con il quale sia stato attuato il rientro della propria linea telefonica presso l’originario operatore (con conseguente temporanea sospensione del servizio di telefonia) va affermato che il tentativo di conciliazione obbligatorio di cui alla L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11, ed al relativo regolamento di procedura (Delibera 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), non è affatto escluso per le domande risarcitorie, con la precisazione che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione non si può però ritenere condizione di proponibilità della domanda, costituendo solo una condizione di procedibilità di essa, ed impone al giudice (anche di appello) di fissare alle parti un termine per il suo esperimento.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.2.2018, n. 4575