Formula: Atto di pignoramento immobiliare aggiornato al d.l. 59/2016
L’art. 4 comma 1 lett.a) del decreto legge 59/2016 , recita così: all’articolo 492, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente periodo:<<Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.>>.
L’art. 4 comma 3 del citato decreto, relativamente all’entrata in vigore di detta novella, recita che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; pertanto, l’avvertimento dovrà essere inserito solo per le procedure successive all’entrata in vigore della legge di conversione.
Scarica qui la FORMULA processuale del nuovo pignoramento aggiornata al d.l. 59/2016 >>
Si veda anche lo schema il nuovo pignoramento immobiliare dopo il d.l. 59/2016 >>