Formula: Atto di pignoramento immobiliare aggiornato al d.l. 59/2016

L’art. 4 comma 1 lett.a) del decreto legge 59/2016 , recita così: all’articolo 492, terzo comma, e’ aggiunto in fine  il  seguente periodo:<<Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a  norma dell’articolo 615, secondo comma,  terzo  periodo,  l’opposizione  e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita  o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo  che  sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di  non aver  potuto  proporla  tempestivamente   per   causa   a   lui   non imputabile.>>.

L’art. 4 comma 3 del citato decreto, relativamente all’entrata in vigore di detta novella, recita che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione  forzata  per  espropriazione  iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto”; pertanto, l’avvertimento dovrà essere inserito solo per le procedure successive all’entrata in vigore della legge di conversione.

 

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