Formazione dello stato passivo, istanza di ammissione in privilegio, indicazione del titolo della prelazione e verifica del giudice

In tema di formazione dello stato passivo, l’indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall’art. 93 L. Fall., comma 3, n. 4, (nel testo novellato a seguito del D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007), quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.4.20 ..........

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