Forma scritta ad substatiam: che succede se si perde il documento? Questa la prova sostitutiva che serve.
In materia di contratti per i quali è richiesta ad substantiam la forma scritta, la perdita incolpevole del documento, contenente la manifestazione della volontà contrattuale, costituisce necessario presupposto di qualsiasi prova in ordine al contenuto del documento andato perduto o distrutto, e ciò mediante la dimostrazione, da parte di chi invoca a proprio favore il documento stesso, di un fatto positivo, consistente nella prova rigorosa, specificatamente dedotta, di aver usato, nella custodia del documento ogni possibile diligenza [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.10.2014, n. 22588].