Finita locazione: il conduttore può attendere il pagamento da parte del locatore dell’indennità di avviamento, restando nell’immobile.

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dagli artt. 27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della L. 27 luglio 1978, n. 392 ), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, e non anche al risarcimento del maggior danno [Tribunale di Trento, sentenza del 22.10.2013].

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