Filtro in appello, inammissibilità, ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, quando si applica il termine c.d. lungo?

Poiché l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nel prevedere che, una volta dichiarato inammissibile l’appello con l’ordinanza di cui al comma 1, della stessa norma, può essere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, stabilisce poi che il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (atto della cancelleria) o, se anteriore, dalla notificazione (atto ad istanza di parte), deve ritenersi che il riferimento a detto termine evochi quello indicato dall’art. 325 c.p.c., comma 2, restando così esclusa la possibilità di intendere la successiva previsione dell’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., e, quindi, del suo comma 1, come significativa della volontà del legislatore di far decorrere dai detti eventi il termine c.d. lungo colà previsto, che, pertanto, resta applicabile solo allorquando non sia avvenuta nè la comunicazione nè la notificazione.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.4.2016, n. 8476