Filtro in appello e querela di falso

Va affermato il seguente principio di diritto: “non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, purchè nel rispetto dei requisiti di validità di cui all’art. 221 c.p.c., comma 2, poichè in tal caso è previsto l’intervento obbligatorio del P.M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all’art. 70 c.p.c., comma 1, alle quali non si applica il c. d. “filtro in appello”, secondo quanto disposto dall’art. 348-bis c.p.c.”. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 26.6.202 ..........

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