Figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore del quale afferma essere erede “ab intestato”, prova della legittimazione ad agire

Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede “ab intestato”, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il “de cuius”, non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l’esistenza di tale rapporto producendo l’atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all’eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l’eredità, di cui costituisce atto idoneo l’esercizio stesso dell’azione, e ciò perché per il chiamato necessario all’eredità, l’esercizio dell’azione comporta l’accettazione tacita dell’eredità, avendo esercitato un’azione che, per gli effetti di cui all’art. 476 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all’atto dell’apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell’asse (art. 460 c.c.).

 

Tribunale di Trento, sentenza del 22.9.2015, n. 886