Fideiussione e giurisdizione: la disciplina dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione

Va dato seguito al principio secondo cui l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva – data l’estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia – ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione [Tribunale di Milano, sezione undicesima, sentenza del 3.12.2014, n. 14424].

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