Fermo amministrativo di beni mobili registrati: può essere eseguito dall’agente della riscossione sui veicoli a motore del debitore?

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 fino all’emanazione del decreto indicato nel comma 4 cit. articolo, può essere eseguito dall’agente della riscossione sui veicoli a motore del debitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. Finanze 7 settembre 1998, n. 503, in quanto applicabili.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.10.2016, n. 21801

…omissis…

Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 6 quater TUSG e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5 e degli artt. 17, 615 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, 615, 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 615, 617 e 618 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sulla cessazione della materia del contendere relativamente alle xxxxxxx, per territorio e (parzialmente) per materia del giudice adito, sollevate dall’agente della riscossione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Non risultano infatti prodotti unitamente al ricorso – e manca altresì la specifica indicazione della loro esatta allocazione nel fascicolo processuale – i documenti posti a fondamento degli stessi, e segnatamente:

a) il preavviso di fermo, dal quale si ricaverebbe l’importo complessivo dei crediti per i quali era stata minacciata la misura (documento decisivo ai fini della valutazione della competenza per valore del giudice adito);

b) i documenti dai quali emergerebbero i luoghi che parte ricorrente assume come rilevanti ai fini della determinazione della competenza per territorio, e cioè il luogo in cui avrebbe dovuto svolgersi l’esecuzione ovvero quello di residenza dell’opponente (documenti e luoghi dei quali manca in verità anche una specifica indicazione, nell’ambito del motivo di ricorso in esame);

c) le cartelle di pagamento aventi ad oggetto – secondo l’assunto di parte ricorrente – crediti previdenziali, in relazione ai quali era stata eccepita l’incompetenza per materia del giudice di pace in favore del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro (crediti peraltro – sempre secondo gli assunti di parte ricorrente – non oggetto di specifiche contestazioni da parte dell’opponente, essendosi questa limitata alla contestazione della legittimità della misura del fermo, e per i quali correttamente deve ritenersi dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando pacificamente esservi stato sgravio da parte degli enti impositori).

Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 e del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il sesto motivo del ricorso si denunzia: “erroneità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 – omessa pronuncia”.

Il quarto ed il sesto motivo del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la legittimità della procedura di imposizione del fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86.

Essi sono fondati, nei limiti di quanto si preciserà di seguito.

Va premesso che la effettiva ed assorbente ratio decidendi in base alla quale il tribunale ha ritenuto l’illegittimità del preavviso di iscrizione del fermo è quella (espressa alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) per cui sarebbe addirittura inesistente il potere dell’agente della riscossione di disporre tale misura, come prevista dall’attuale testo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 (introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16), in mancanza del decreto che ne stabilisca le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione previsto dal comma 4 della stessa disposizione, non potendo ritenersi ancora vigente il D.M. 7 settembre 1998, n. 503, dettato in funzione della precedente formulazione della norma.

Tale assunto certamente non può essere condiviso, dal momento che esso non tiene conto della disposizione di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevede espressamente che “le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 cit. articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. Finanze 7 settembre 1998, n. 503”.

E’ poi evidente che, una volta esclusa in radice la sussistenza del potere di disporre il fermo per la mancanza di un regolamento che ne preveda le procedure di attuazione, nessun concreto rilievo decisorio può attribuirsi alle ulteriori considerazioni svolte nella pronunzia impugnata (a pag. 6), in cui – peraltro del tutto genericamente sembra ipotizzarsi che il preavviso di fermo opposto non rispetterebbe “i passaggi previsti dalla normativa vigente”.

Restano di conseguenza per gran parte assorbiti anche gli ulteriori profili di contestazione della legittimità del preavviso di fermo richiamati nel sesto motivo del ricorso, e dei quali si lamenta l’omessa considerazione da parte del giudice di appello, profili che dovranno certamente essere valutati in sede di rinvio, così come in detta sede dovrà essere verificata la sussistenza di una domanda dell’opponente di annullamento delle cartelle di pagamento poste a base della misura, in correlazione con specifiche deduzioni di vizi propri delle stesse o di contestazioni dei sottostanti crediti, non potendosi ovviamente – come è del tutto evidente – ammettere l’annullamento delle cartelle di pagamento in relazione alle quali sia minacciato (o attuato) il fermo, in caso di – pur accertate – illegittimità attinenti esclusivamente a detta ultima misura.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata perchè in sede di rinvio siano esaminati nuovamente i motivi di impugnazione avanzati dalle parti, secondo quanto sin qui chiarito, alla luce del principio di diritto per cui “il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 fino all’emanazione del decreto indicato nel comma 4 cit. articolo, può essere eseguito dall’agente della riscossione sui veicoli a motore del debitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. Finanze 7 settembre 1998, n. 503, in quanto applicabili”.

Il quinto motivo del ricorso, con il quale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012, art. 4 e art. 11, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, che imporrà la rivalutazione della regolazione degli oneri dell’intero giudizio.

Sono dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso, che è parzialmente accolto, per quanto di ragione e nei limiti sopra esposti, con riguardo al quarto e sesto motivo, assorbito il quinto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Catania, quale giudice di appello, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

pqm

La Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso; accoglie, per quanto di ragione il quarto ed il sesto motivo, assorbito il quinto, e cassa in relazione, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.