Fatture: quale efficacia probatoria?

La fattura non solo ha efficacia probatoria contro l’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l’accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 21.10.2019, n. 26801 CondividiPost correlati:Perizia stragiudiziale contestata da controparte: quale efficacia probatoria ..........

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