Fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso: eccezione rilevabile d’ufficio?

L’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui al primo comma dell’art. 1227 cod. civ.), è eccezione rilevabile ex officio dal giudice, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile sul piano causale la colpa concorrente, ed è ipotesi distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, la quale forma invece oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede. Ne consegue che ai fini dell’accertamento dell’eventuale concorso colposo del danneggiato, sulla base degli elementi di fatto prospettati, il giudice ben può procedere ex officio a ciò non ostando l’eventuale costituzione del convenuto il giorno dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

Tribunale di Milano, sentenza del 4.12.2020, n. 7971