Fatti già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, giuramento decisorio deferito in via subordinata, ammissibilità

Il giudice del merito deve sempre ammettere il giuramento decisorio, sia esso de scientia o de veritate, ed, in particolare, anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale o da altra prova privilegiata, già risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che con il giuramento si intende provare. Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell’avversario, deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa e anche se sia stato deferito in via subordinata, con la sola necessità che i fatti per i quali è deferito abbiano il requisito della decisorietà. Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benchè deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purchè il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al thema decidendum oggetto della controversia.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.6.2019, n. 16216