Fallimento, il provvedimento di cui all’art. 46, comma 2, L. Fall. ha carattere meramente dichiarativo

Il provvedimento con il quale il giudice delegato determina, ai sensi dell’art. 46, comma 2, L. Fall., i limiti entro i quali sono esclusi dal fallimento “gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia” ha carattere meramente dichiarativo in quanto destinato ad individuare i limiti quantitativi di un diritto del fallito che ad esso preesiste. Pertanto, il decreto in questione, pur tenendo presenti le necessità della famiglia del fallito, dichiara i limiti di un diritto che appartiene esclusivamente a quest’ultimo [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 11.2.2015, n. 2658].

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