Fallimento, evento interruttivo e riassunzione.

In riferimento all’effetto interruttivo automatico conseguente all’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 305 cod. proc. civ., dalla data della legale conoscenza che dell’evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; la parte che eccepisce l’estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell’evento (la quale per la curatela fallimentare si estende anche alla conoscenza della pendenza del processo) si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell’evento medesimo [Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, sentenza del 28.3.2014].

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