Fallimento e litisconsorzio necessario sostanziale, litisconsorzio processualmente necessario e pluralità facoltativa

Quando si tratti di litisconsorzio necessario sostanziale e azione diretta a far valere un diritto verso la massa, potenzialmente idonea a influire sulla par condicio creditorum (perché, comunque, investa il fallimento o ne risulti, a propria volta, influenzata), il creditore non ha altra possibilità che agire/proseguire l’azione nella sede ordinaria per procurarsi, bensì, un titolo nei confronti di tutti i contradittori, ma – per quanto riguarda il fallito – suscettibile d’esecuzione solo a eventuale ritorno in bonis avvenuto; quando, invece, pur trattandosi di litisconsorzio (processualmente) necessario, la pronuncia richiesta non sia destinata a incidere sulla massa e a influire sulla par condicio creditorum (la partecipazione del fallito al giudizio essendo imposta esclusivamente per rendergli opponibile il giudicato – ma non anche per ottenerne condanna -), allora, evidentemente, non si pone alcuna esigenza di svolgimento della causa nell’ambito della procedura concorsuale e rimane ferma – al contrario – la possibilità di continuarla, fino al suo naturale epilogo, nelle forme dell’ordinario procedimento contenzioso; quando, infine, si verta in fattispecie di pluralità facoltativa (e, quindi, non sussista, anche soltanto in astratto, la necessità che il giudizio si svolga fra tutte le parti unitariamente), il creditore deve operare una scelta radicale fra agire/proseguire l’azione soltanto contro il o (eventualmente tutti) i litisconsorti in bonis (non proponendo, cioè, alcuna domanda nei confronti del fallito come tale) o, all’opposto, agire/proseguire l’azione soltanto contro quest’ultimo in sede concorsuale.

Tribunale di Roma, sentenza del 29.4.2020, n. 6705