Fallimento, curatore, determinazione del compenso, partecipazione al procedimento camerale di tutti i curatori succedutisi nel tempo

Ove il Tribunale sia chiamato alla determinazione del compenso complessivo spettante al curatore del fallimento ed al successivo riparto dello stesso tra i curatori che si sono succeduti nella funzione, l’unitarietà della situazione sostanziale impone la partecipazione al procedimento camerale di cui alla L. fall., art. 39, di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio; ciascuno dei curatori succedutisi nell’incarico deve perciò avere la possibilità di rappresentare al collegio le propriè prospettazioni in ordine alle modalità di liquidazione e ripartizione del compenso, non essendo a ciò sufficiente il fatto che l’ultimo curatore, senza notiziare in alcun modo chi lo ha preceduto nello svolgimento dell’incarico della propria iniziativa, solleciti la complessiva liquidazione del compenso rispetto all’attività svolta da entrambi i curatori.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.9.2019, n. 22272