Fallimentare, limitazione degli impegni assunti col concordato ai creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva, preclusione processuale

Può affermarsi il seguente principio: la previsione della L. Fall., art. 124, u.c., secondo periodo, in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, senza distinzione fra creditori chirografari e non, destinata ad operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, né confligge con il precetto dettato dal precedente comma 3, della medesima disposizione. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 8.11.2023, n. ..........

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