Facoltà di conciliare e transigere la lite e potere del mandatario quale difensore

E’ pur vero che il conferimento della facoltà di conciliare e transigere la lite importa una dilatazione del potere del difensore oltre il compimento di atti processuali, in quanto la transazione della lite ha effetti sul piano del diritto sostanziale. In tal senso è autorizzazione a compiere un’attività di tipo negoziale ed è attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale. E tuttavia tale attività non è estrinseca al potere del mandatario quale difensore perchè, indipendentemente dalla circostanza fattuale che l’autorizzazione sia contenuta nella procura alle liti, è la norma processuale (l’art. 84 c.p.c.) che prevede la dilatazione del potere processuale del difensore a quello di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, ove tale potere sia stato espressamente conferito. Del resto, ciò di cui il difensore dispone è il diritto di cui si controverte nel processo nel quale egli rappresenta la parte. Se dunque il potere di disporre del diritto in contesa è stato dalla parte conferito al difensore mediante il cui ministero essa sta in giudizio, quel potere non è scindibile dal mandato con rappresentanza processuale.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.7.2017, n. 18394