Facere infungibile ed astreintes

L’istituto ex art. 614 bis c.p.c., introdotto con l’ art. 49 L. n. 69 del 2009, nel sancire, infatti, sotto la rubrica “attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare”, che “con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento” e che “il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza”, presuppone, per il riconoscimento della predetta tutela, che la condanna abbia ad oggetto un “facere infungibile” ovvero un “non fare”, essendo essa una misura coercitiva indiretta per i predetti obblighi, mutuata dai modelli di esecuzione indiretta previsti da alcuni Stati Europei (astreints del diritto francese o contempt of Court anglosassone), riconosciuti applicabili anche dal Regolamento CE n. 44/2001 del 22.12.2000 , e finalizzata alla coartazione della volontà del debitore, tale da indurlo ad adempiere il provvedimento di condanna al fine di evitare il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. Considerata la natura e la finalità del predetto istituto, deve ritenersene insussistente il presupposto, con specifico riguardo all’obbligo di facere infungibile, allorquando esso sia suscettibile di esecuzione forzata ai sensi degli artt. 612-614 c.p.c. (cfr Tribunale di Cagliari del 19.10.2009) ovvero sussistano, in quel caso, misure coercitive indirette peculiari, oppure nei casi di provvedimenti cautelari, nunciatori o possessori, in quanto non rientranti nel novero delle pronunce di condanna e suscettibili di mera attuazione.

 

 

Tribunale di Cagliari, sezione seconda, sentenza del 20.04.2016