Estratto di ruolo non impugnabile: si applica anche ai giudizi pendenti dicono le Sezioni Unite. Manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale.
Le Sezioni Unite Civili, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
—> Vedi Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 6.9.2022, n. 26283
–> in senso contrario, Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO NELL’EMILIA, Sezione 01, sentenza del 26.1.2022
–> in senso conforme: Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sezione 12, sentenza del 18.1.2022 n. 357, Commissione Tributaria Provinciale di SIRACUSA, Sezione 01, sentenza del 19.1.2022, n. 400, Commissione tributaria provinciale di Latina, sentenza n. 53 depositata il 13.01.2022.
–>per approfondimenti in dottrina, VILLANI, Non impugnabile l’estratto di ruolo: l’Agenzia delle Entrate scrive la nuova legge