Estratti conto prodotti dalla banca, correntista, onere di contestazione specifica

Nei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di pagamento del saldo a debito di un conto corrente, gli estratti conto integrali dall’inizio del rapporto hanno piena efficacia probatoria, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate e specifiche, dirette contro determinate annotazioni; tali estratti conto costituiscono prova piena anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore. Da quanto sopra discende, dunque, che, a fronte della produzione della documentazione integrale relativa ai movimenti annotati sul conto, il correntista che voglia contrastare l’avversa pretesa di pagamento non può limitarsi ad una contestazione generica. Invero – alla luce dell’art. 115 c.p.c. – l’onere di specifica contestazione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il cliente ha l’onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 31.10.2017