Estinzione dell’obbligazione e compensazione atecnica

In tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorchè i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.

 

Tribunale di Cremona, sezione lavoro, sentenza del 12.03.2019