Estinzione delle società e perdita di capacità della parte non dichiarata o notificata: ultrattività del mandato alla lite

Va confermata il principio di recente chiarito secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi neppure la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante. Tale principio è estensibile anche alle ipotesi di estinzione delle società, analoghe a quelle della morte o perdita di capacità delle persone fisiche.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 17.1.2017, n. 968