Estinzione del processo per tardiva riassunzione: come eccepirla?

L’estinzione del processo per tardiva riassunzione non è rilevabile d’ufficio, ma è rimessa al potere dispositivo della parte; si è dunque di fronte di una eccezione processuale in senso stretto, che costituisce un elemento costitutivo della fattispecie estintiva e deve di conseguenza essere sollevata espressamente dalla parte interessata.

 La assoluta pregiudizialità che la caratterizza impone che la stessa sia sollevata, anche nell’ambito dell’atto difensivo che la contiene, prima di ogni altra difesa; non può essere subordinata al superamento di altre tesi difensive e, in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, deve essere accompagnata dall’espressa precisazione che essa viene proposta in via pregiudiziale prima di ogni altra istanza o difesa.

 L’eccezione deve essere sollevata nel grado di giudizio in cui l’evento estintivo si è verificato; ciò vale anche per il contumace che si costituisca in sede di gravame, salva l’ipotesi in cui questi denunci con il gravame il difetto di costituzione del contraddittorio nei propri confronti nel giudizio di primo grado (e più precisamente salvo che risulti che nei confronti della parte medesima non sia stato in quella sede regolarmente costituito il contraddittorio o ricostituito in fase di riassunzione del processo);

 L’espressione “prima di ogni altra sua difesa” contenuta nell’art. 307 c.p.c., u.c., non può essere considerata equivalente a quella di prima udienza, ma va intesa nel senso, corrispondente alla lettera della norma, oltre che alla sua ratio, che l’eccezione di estinzione del processo deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulata.

 

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 30.11.2018, n. 30994