Estinzione del processo per inattività delle parti, eccezione, accertamento incidentale dell’estinzione, eccezione di prescrizione basata sull’estinzione del precedente giudizio

L’eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti, formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e richiamata nell’udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata “prima di ogni altra difesa”, e quindi tempestivamente, anche se contestuale a difese inerenti al merito della causa. Tale eccezione così sollevata è conforme alla ratio di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio dopo l’evento interruttivo, in quanto, malgrado la contestuale presenza di difese di merito, la richiesta di estinzione si pone come prioritaria in senso logico.

Nell’ipotesi di estinzione del processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull’ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, comporta l’implicita richiesta di accertamento incidentale dell’estinzione, senza che sia necessaria – in mancanza di apposita prescrizione normativa – la specifica formulazione dell’eccezione di estinzione. L’eccezione di prescrizione sollevata da una parte e basata sull’estinzione del precedente giudizio e sulla conseguente applicabilità, in tal caso, dell’effetto solo istantaneo dell’interruzione previsto dall’art. 2943 c.c., comma 3, contiene anche un’esplicita richiesta di accertamento incidentale dell’avvenuta estinzione di quel giudizio.

L’art. 307 c.p.c., comma 4, nel prescrivere che l’estinzione è dichiarata con ordinanza del Giudice istruttore ovvero con sentenza del Collegio, a seconda che venga eccepita avanti al primo o avanti al secondo, implicitamente ma chiaramente implica che la previa eccezione della parte interessata è necessaria ai fini della conclusione (per estinzione) dello stesso processo in cui l’inattività si è verificata e che la controparte ha inteso proseguire o riassumere (o anche riattivare, col rinnovo della citazione o con l’integrazione del contraddittorio), mentre al di fuori di tale ipotesi l’onere dell’eccezione non ha ragion d’essere. Pertanto, nell’indagine sul fondamento dell’eccezione di prescrizione del diritto dedotto in causa, ed al fine di stabilire se l’interruzione della prescrizione medesima, determinata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio, abbia carattere meramente istantaneo per effetto dell’estinzione di tale altro giudizio (art. 2945 c.c., comma 3), detta estinzione può essere rilevata anche d’ufficio, non occorrendo che essa sia dedotta dalla parte interessata.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.10.2017, n. 25104