Estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo: occorre un’espressa ed autonoma domanda nei confronti del terzo chiamato

Qualora la parte non abbia inteso chiamare in causa un terzo come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore e non abbia fatto valere nei confronti del chiamato il medesimo titolo originariamente dedotto in giudizio, bensì un rapporto diverso, non si verifica l’estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo, occorrendo viceversa, a tal fine, da parte dell’attore, un’espressa ed autonoma domanda nei confronti del terzo chiamato.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 15.7.2016, n. 3959