Espropriazione presso terzi: limite dell’importo del credito precettato ed estensione del pignoramento

Il limite previsto dall’art. 546 c.p.c., comma 1, vale a dire l’importo del credito precettato aumentato della metà, delimita anche l’oggetto del processo esecutivo; pertanto, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, quand’anche del medesimo procedente, non consente il superamento di quel limite e quindi l’assegnazione di crediti in misura maggiore.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.6.2019, n. 15595