Espropriazione forzata presso terzi: termini dell’opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato, vincolo di indisponibilità e obblighi di custodia

L’opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., essendo riferita a quest’ultima quale atto esecutivo conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, con ricorso al giudice dell’esecuzione notificato al difensore della parte opposta costituito nel processo esecutivo, nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno in cui l’ordinanza è stata pronunciata in udienza alla presenza del terzo pignorato ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza.

Nell’espropriazione forzata presso terzi, in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento (come nell’ipotesi di rimesse effettuate dal correntista, qualora siano pignorate somme depositate in conto corrente), non rileva l’importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento bensì l’importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l’importo eventualmente incrementatosi fino all’udienza ex art. 543 c.p.c.. Va infatti sottolineato che l’art. 546 c.p.c., nel testo risultante dalla modifica apportata col D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, rende operanti gli obblighi di custodia del terzo pignorato nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà. Pertanto, gli atti dispositivi del terzo posti in essere in danno dei creditori dopo il pignoramento sono, per legge inopponibili, con la conseguenza che, se il terzo effettua la prestazione in favore del debitore esecutato dopo il pignoramento, non si libera dall’obbligazione, nè rilevano altre cause estintive sopravvenute al pignoramento (arg. ex art. 2917 c.c.), anche se estinguano il credito soltanto in parte. Per contro, poiché il vincolo di indisponibilità si estende fino all’importo precettato aumentato della metà, il giudice dell’esecuzione ben può assegnare entro questo limite ed il terzo assume un obbligo di custodia, non solo rispetto a quanto è obbligato a pagare al suo creditore al momento della notificazione del pignoramento o al momento della dichiarazione positiva, ma anche rispetto a quanto sarà obbligato a pagare nel corso del rapporto, fino al limite fissato dall’art. 546 c.p.c. [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.10.2015, n. 21081].