Espropriazione forzata: il debitore, contro cui è promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può a propria volta procedere al pignoramento nei confronti del rispettivo debitore.

In tema di espropriazione forzata, il debitore, contro cui è promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può, quando il credito che vanta verso il terzo è di molto superiore al debito per cui è sottoposto ad esecuzione nelle forme previste dall’art. 543 cod. proc. civ. , a propria volta intimare precetto e procedere al pignoramento nei confronti del rispettivo debitore, atteso che, diversamente, l’avvio di una procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi determinerebbe l’impossibilità per il suddetto debitore-creditore di soddisfare esecutivamente il proprio credito nei confronti del suo debitore principale.

 

 

Tribunale di Firenze, sezione terza, sentenza del 13.07.2017