Espropriazione contro il terzo proprietario, controversia distributiva, debitore originario, litisconsorzio necessario

In caso di espropriazione contro il terzo proprietario ai sensi dell’art. 602 c.c. e seguenti, nella controversia distributiva ai sensi dell’art. 512 c.c. – nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 – è legittimo e necessario litisconsorte anche il debitore originario o diretto, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della sussistenza e dell’entità dei crediti e dei privilegi posti a base dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio ai sensi del richiamato art. 512 c.c., in un’esecuzione promossa su beni del terzo, in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore originario o diretto sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con cassazione delle sentenze di merito e remissione della causa al giudice di primo grado [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.5.2015, n. 8891].

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