Espressioni offensive o sconvenienti negli scritti difensivi: va disposta la cancellazione di “manipolazione argomentative”, “poco nobili intenti”, “spudoratamente e beffardamente”?

In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell’esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell’altrui reputazione le espressioni “manipolazione argomentative” e “poco nobili intenti”, in quanto non presentano quel carattere gratuito e dispregiativo tale da determinare la necessità della loro cancellazione ex art. 89 c.p.c.; esse si iscrivono nella normale dialettica difensiva, essendo riferite alle tesi della controparte, per rafforzarne l’infondatezza che, seppure in modo sicuramente poco elegante e piuttosto graffiante devono comunque farsi rientrare nell’esercizio del diritto di difesa, non rivelandosi lesive della dignità umana e professionale dell’avversario. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alle parole “spudoratamente e beffardamente”, che sono espressioni non solo “sconvenienti”, in quanto in contrasto con le esigenze dell’ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito essere vengono formulate, ma anche offensive, per essere lesive della persona del ricorrente e del suo difensore.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.9.2019, n. 23415