Esposizione ad amianto e responsabilità del datore di lavoro
L’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo necessario che l’evento dannoso sia comunque riferibile a colpa del datore di lavoro, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il danno, per cui è solo la prova dell’elemento soggettivo ad essere agevolata dall’inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c..
Ebbene, in relazione all’accertamento dei profili del nesso causale e della colpa secondo i criteri civilistici, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in forza della disposizione generale di cui all’articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo gli viene imputato a titolo di responsabilità anche solo omissiva.
Il datore di lavoro, poi, è civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che si può configurare un esonero totale di responsabilità, per il datore di lavoro appunto, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità e dell’assoluta imprevedibilità.
Né il datore di lavoro può invocare tendenzialmente il concorso di colpa del lavoratore infortunato, avendo egli l’obbligo di proteggere l’integrità fisica del medesimo – mediante la rigorosa osservanza delle norme che ne sono poste a tutela – nonostante la sua imprudenza o negligenza.
Tribunale di Roma, sezione terza, sentenza del 10.9.2024, n. 8708
—>Per approfondimenti di veda la nota di Bruno TASSONE (Professore Ordinario di Diritto privato comparato, presso l’Università Mercatorum di Bologna).