Esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita: è soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda?

L’esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita – ancorché in ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. L.vo n. 28/2010 – risponde alla medesima ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e da parte di un soggetto terzo, con la conseguenza che, già promossa la mediazione, non risulta necessario l’esperimento anche del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda (domanda della conduttrice di un immobile posto ai piani terra e seminterrato, adibito ad uso ufficio, facente parte di un Condominio la quale deduceva che, in occasione di un forte evento temporalesco, si verificava un allagamento del seminterrato causato dall’occlusione delle griglie di scarico condominiali e, pertanto, conveniva in giudizio il Condominio per sentirlo condannare al risarcimento del danno).

Tribunale di Roma, sentenza del 8.2.2022

Vedi anche lo SPECIALE esperimento della mediazione in luogo della negoziazione assistita obbligatoria: GIURISPRUDENZA + DOTTRINA + SCHEMA

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