Esecuzioni immobiliari: non esiste alcuna specifica previsione relativa al limite dei tre tentativi di vendita

Fatta eccezione per l’ambito delle esecuzioni mobiliari, ove è espressamente positivizzato il limite dei tre tentativi di vendita (art. 532 c.p.c.), non esiste alcuna specifica previsione in tal senso nel settore delle esecuzioni immobiliari. L’art. 591 c.p.c., infatti, come riformato ad opera del d.l. 59/2016 (conv. in l. n. 119/2016), incide solo sul prezzo d’asta nelle procedure immobiliari, stabilendo che, nel provvedimento di nuova vendita dell’immobile, «il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il terzo tentativo (la norma riformata prevedeva invece “dopo il quarto tentativo”) di vendita andato deserto, fino al limite della metà». Sicché potrà procedersi a plurimi esperimenti di vendita, la cui infruttuosità può essere apprezzata dal giudice della esecuzione con un provvedimento di chiusura anticipata della procedura.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 21.11.2019 n. 4376