Esecuzioni, controversie distributive: natura dell’atto introduttivo e del provvedimento del giudice

Va affermato il seguente principio di diritto: ai sensi dell’art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la causa petendi sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione, ovvero da qualsiasi altra questione – anche relativa ai rapporti sostanziali – che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 51 c.p.c. con l’impugnazione del provvedimento del GE è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.9.2020, n. 19122