Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto: così viene concessa

Ai fini della concedibilità dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è necessaria anche la sussistenza del ragionevole fumus del credito, nel senso che occorre indagare anche sull’esistenza di una prova “adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito: tale “adeguatezza” si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente.

 

 

 

Tribunale Torino, sezione prima, ordinanza del 22.1.2016