Esecuzione mobiliare presso terzi, assegnazione in pagamento al creditore procedente della somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore: quando diviene titolo esecutivo?

Va ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.12.2016, n. 26013