Esecuzione in forza di decreto ingiuntivo, vizio della notifica: strumenti di tutela

Se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza, così non è allorquando l’esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l’ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ., o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l’inesistenza.

 

Tribunale di Milano, sentenza del 30.11.2017