Esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare, coniuge non promittente, litisconsorzio

Pur vero che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non può disporre della propria quota, ben può disporre dell’intero bene comune, tuttavia il consenso del coniuge pretermesso, che non è atto autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere e requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, diviene requisito necessario per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare, per il quale non vi è stata la sottoscrizione di entrambi i coniugi in comunione legale (si ribadisce, non necessaria), atteso che la posizione giuridica del coniuge non promittente, quale comproprietario “ex lege” del bene, è inevitabilmente coinvolta nella suddetta controversia, con la conseguenza che ove non sia parte del giudizio, si avrà l’impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei confronti di siffatto soggetto.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.3.2019, n. 8040