Esecuzione già iniziata, opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, competenza

Quando l’esecuzione è già iniziata, sia per l’opposizione all’esecuzione che per quella agli atti esecutivi sussiste la competenza del Giudice dell’esecuzione. Ciò in quanto l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 c.p.c., ed infine l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. danno vita a un procedimento che si struttura in due fasi: una prima fase sommaria, nella quale al Giudice dell’esecuzione viene chiesta la pronuncia di un provvedimento di natura cautelare, volto alla sospensione del processo esecutivo o del provvedimento opposto; una seconda fase a cognizione piena, da introdursi dinanzi al Giudice ordinario entro il termine fissato nell’ordinanza che definisce la fase cautelare, volta a valutare le doglianze mosse con l’opposizione. Per quanto riguarda le opposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, l’art. 618 bis c.p.c. lascia ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi di cui al secondo comma degli artt. 615 e 617 c.p.c., di opposizioni in caso di esecuzione già iniziata, nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. Il procedimento di opposizione innanzi delineato rimane quindi in ogni caso necessariamente a struttura bifasica, come confermato dalla Suprema Corte.

Tribunale di Roma, provvedimento del 13.1.2021