Esecuzione forzata, sospensione della vendita e irrilevanza del valore di mercato dell’immobile: no alla revoca dell’aggiudicazione in base a rinnovazione della stima del bene

E’ del tutto irrilevante il valore di mercato dell’immobile aggiudicato ai fini dell’esercizio del potere di sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., laddove non siano intervenuti fattori tali da alterare il procedimento legale previsto per la individuazione del prezzo di aggiudicazione, ovvero si siano verificati fatti successivi alla stessa aggiudicazione (ovvero fatti preesistenti ma non conoscibili in precedenza). In particolare, non è possibile revocare l’aggiudicazione in base ad una rinnovazione della stima del bene dopo l’aggiudicazione stessa, laddove il prezzo di vendita sia stato determinato in base alla originaria stima, non impugnata nelle forme e nei termini di legge dalle parti, e non siano intervenuti fatti nuovi.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.1.2017, n. 268