Esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria ed opposizioni recuperatorie

In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 114 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, nella parte in cui esclude l’ammissibilità dell’opposizione regolata dall’art. 615 c.p.c., in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella o dell’avviso di pagamento, le opposizioni c.d. “recuperatorie”, ossia con le quali l’opponente intenda contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, devono proporsi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.5.2019, n. 11900